NORMATIVE PISCINE
NORMATIVE IN VIGORE SULLE PISCINE
Premessa
In ambito privato, non ci sono specifiche norme alle quali attenersi obbligatoriamente sia per
quanto riguarda le caratteristiche tecniche della piscina, sia per le caratteristiche di qualità
dell'acqua. Oggi in Italia quanto sopra è lasciato alla responsabilità personale del proprietario
ed alla serietà del costruttore dell'impianto.
Viceversa è obbligatorio ottenere il permesso per costruire o un titolo equivalente per la
realizzazione vera e propria dell'opera.
Per quanto riguarda le piscine ad uso pubblico, la relativa normativa si sta via via ampliando;
idem per quanto riguarda le piscine di pertinenza di strutture turistico-ricettive, agriturismi,
le piscine condominiali, ecc..
In questi ambiti poichè sono direttamente le regioni che promulgano decreti e delibere,
le differenze fra una regione e l'altra possono essere anche notevoli.
La tendenza è comunque quella di uniformare una serie di regolamenti e norme regionali
per le caratteristiche costruttive, tecniche, manutentive e di gestione delle piscine
ad uso pubblico o equiparato.
Il punto di partenza in questo caso è
l'Atto di Intesa fra Stato e Regioni (17 Febbraio 1992
e successiva rivisitazione del 16 Gennaio 2003),
con il quale si è voluto regolamentare l'uso delle piscine pubbliche, stabilire parametri di balneazione,
criteri di sicurezza e sorveglianza, definire figure professionali autorizzate al mantenimento e
alla conduzione delle piscine stesse.
Le autorizzazioni per la realizzazione di piscine interrate
In Italia per la realizzazione di una piscina è sempre necessario ottenere un titolo autorizzativo,
non siamo cioè nel campo dell'edilizia libera!
La normativa italiana non è molto chiara per quanto riguarda la concessione di autorizzazioni per
la realizzazione di piscine ed i vari comuni interpretano in modo differente le norme esistenti.
Sembrerebbe non essere sufficiente una "sola" comunicazione al comune ed inoltre recenti sentenze
della Cassazione e del Consiglio di Stato sembrano chiarire comunque che:
- la realizzazione di una piscina rientra fra quelle opere che modificano in modo permanente
l'area impegnata alla sua costruzione;
- non si può definire una piscina come manufatto pertinente l'abitazione, cioè non è indispensabile
all'abitazione stessa (in sostanza non si può definire una piscina pertinente all'abitazione
alla stregua di un locale caldaia).
Stando così le cose, appare abbastanza logico pensare quindi che sia indispensabile
un permesso per costruire (ex concessione edilizia) per la realizzazione della piscina,
e che questa possa essere soggetta ad oneri di urbanizzazione (art. 20 legge 380/2001).
Nel caso di permesso per costruire i tempi massimi per ottenere una risposta dal comune
sono di 90 gg (150 gg nei comuni con più di 100.000 abitanti).
Passati i 90 o 150 gg vige la legge del 12/7/11 sul silenzio assenso e le opere
possono partire pagando gli oneri di urbanizzazione, i costi di costruzioni e
comunicando al comune l'inizio lavori.
In alcuni comuni (nel corso della nostra attività ne abbiamo trovati numerosi nel nostro
interland) è sufficiente una DIA (ex art. 22 della legge 380/2001), oggi divenuta SCIA
(Segnalazione Certificata di Inizio Attività) la realizzazione della piscina può iniziare
immediatamente stante la fattibilità dell'opera nel rispetto dei regolamenti edilizi del sito.
Non è possibile impiegare la DIA o la SCIA, nel caso in cui sussistano vincoli idrogeologici,
ambientali, paesaggistici, culturali e laddove esiste rischio sismico, ovvero laddove le regioni
prevedono un permesso alternativo al permesso per costruire (DIA superiore).
Spesso, purtroppo, alcuni venditori minimizzano queste procedure ed obblighi stringenti,
al solo scopo di facilitare una vendita creando successivamente non pochi problemi al
proprietario dell'immobile. Queste infrazioni producono implicazioni penali, a carico del
proprietario, del progettista o del direttore lavori ed anche a carico dell'impresa edile
che realizza il manufatto.
Si tenga sempre presente nella progettazione di una piscina che deve essere rispettato
quanto stabilito dal Codice Civile all'art.873 e seguenti, relativamente alla costruzione in vicinanza dei confini.
Per ogni ulteriore necessità e per effettuare la progettazione della Vostra piscina
pubblica o privata anche ai fini urbanistici ed autorizzativi, contattateci allo
011.64.85.291 oppure compilate il FORM ai contatti.
Normativa di riferimento per le piscine ad uso pubblico:
Protocollo di intesa fra Stato e Regioni - Norme regionali (Recepimento dell'accordo Stato Regioni)
E' stato demandato a ciascuna Regione il recepimento della norma generale e la successiva
promulgazione di norme e regolamenti più mirati che comunque tenessero fermi i principi
fondamentali dell'Atto di intesa.
Allo stato attuale, molte Regioni italiane hanno recepito la normativa ed alcune
di queste hanno integrato le norme di base con specifiche delibere attuative.
Disciplina della Regione Piemonte per le piscine
Per garantire la sicurezza degli impianti natatori, la Regione svolge attività di supporto e coordinamento
ai Servizi di Igiene e Sanità Pubblica (SISP), fornisce indicazioni operative per il controllo degli impianti
e realizza sistemi informativi per la raccolta dei dati sulla qualità dell'acqua.
La Regione Piemonte effettua la verifica dell'attività dei Servizi SISP redigendo una
relazione annuale sulla qualità dell'acqua delle piscine piemontesi. Inoltre collabora con
le altre Regioni e con il Ministero della Salute per uniformare i criteri tecnico-amministrativi
di gestione e le modalità di controllo delle piscine. L'
Accordo Stato-Regioni del 16 Gennaio 2003
ha disciplinato alcuni aspetti igienico-sanitari per la costruzione, la manutenzione
e la vigilanza delle piscine. L'Accordo è stato recepito in Piemonte con la
DGR n°119-9199/2003(Bollettino Ufficiale).
I controlli e le ispezioni vengono svolti sulla base delle
Linee guida
emanate nel 2006 dalla Regione Piemonte per la sorveglianza degli impianti natatori.
Normativa di riferimento per le piscine ad uso pubblico in Piemonte:
Disciplina della Regione Liguria per le piscine
La regione Liguria, in data 25 Luglio 2003 con delibera n°877
e successivamente con delibera n°235 del
17 Marzo 2006, ha recepito l'accordo Stato-Regioni ed ha successivamente promulgato specifiche normative
per diverse tipologie di attività.
Normativa di riferimento per le piscine ad uso pubblico in Liguria:
Disciplina della Regione Lombardia per le piscine
In data 5 Giugno 2006 la Regione Lombardia pubblica la normativa sulle piscine:
"Requisiti per la costruzione, la manutenzione, la gestione, il controllo e la sicurezza,
ai fini igienico-sanitari, delle piscine natatorie", interpretando l'accordo stato regioni del 2003.
Il documento recepisce in maniera definitiva quanto stabilito dall'Accordo Stato Regioni del 16 Gennaio
2003 riguardo la gestione igienico-sanitaria degli impianti natatori ad uso pubblico, fornisce una
classificazione delle piscine in base alla destinazione, alle caratteristiche strutturali ed ambientali,
all'utilizzazione e definisce le caratteristiche dell'acqua di immissione e dell'acqua contenuta
nelle vasche ed in particolare introduce due importanti novità:
- viene identificata la figura dell'Addetto agli impianti Tecnologici ovverosia quell'operatore
che deve possedere competenza tecnica specifica nella gestione e manutenzione di una piscina,
in possesso eventualmente anche delle abilitazioni specifiche per il suo ruolo.
- viene introdotto l'obbligo per ogni piscina di elaborare un
Documento di Valutazione del rischio igienico-sanitario; i controlli interni
devono essere condotti secondo le procedure di gestione in autocontrollo; il responsabile deve
tener conto dei seguenti principi: analisi dei potenziali pericoli igienico sanitari con particolare
riguardo alla prevenzione di fenomeni di legionellosi, identificazione dei punti di controllo
critici e definizione dei limiti critici, analisi dei potenziali pericoli per la sicurezza di
bagnanti e frequentatori, definizione delle misure preventive, verifiche del piano e previsione
di riesame dello stesso.
Normativa di riferimento per le piscine ad uso pubblico in Lombardia:
Disciplina della Regione Valle D'Aosta per le piscine
Per la Regione Valle D'Aosta il recepimento dell'Atto di Intesa fra Stato e Regioni è stato totale.